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Procedura whisteblowing

Procedura whisteblowing

SISTEMA DI WHISTLEBLOWING E RELATIVE TUTELE – SEGNALAZIONE ANONIMA

L’Associazione riconosciuta Programma Sviluppo rende noto che, nel rispetto delle prescrizioni normative introdotte dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, è attivo il sistema di segnalazione anonima cd. Whistleblowing con piattaforma di segnalazione di eventuali illeciti commessi in azienda;
canale interno di segnalazione idoneo ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa relativa.
L’attivazione del suddetto canale interno, visibile sul sito web di Programma Sviluppo, origina dall’effettuazione delle segnalazioni secondo le seguenti modalità a disposizione del segnalante:

in forma scritta:
a. attraverso la piattaforma sul sito internet, raggiungibile dal seguente indirizzo: https://whistleblowing.programmasviluppo.it . All’invio della segnalazione, il segnalante riceve il codice di segnalazione di 16 cifre, comprovante la ricezione a sistema della segnalazione, che gli consente di: accedere nuovamente alla segnalazione, ottenere riscontro dal RAS (Responsabile Aziendale della Segnalazione) con cui interloquire per quanto oggetto di segnalazione. La piattaforma tecnologica utilizzata, che si basa sul software opensource Globaleaks, ampiamente collaudata e già implementata per il whistleblowing in contesti pubblici e sociali caratterizzati da rischi personali elevati, garantisce l’anonimato in quanto rende impossibile rintracciare l’origine della segnalazione poiché´ adotta i massimi livelli di protezione informatica. Il portale utilizza il protocollo HTTPS, un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati.
b. attraverso email di Programma Sviluppo segnalazioni@programmasviluppo.it

in forma orale:
I. attraverso la linea telefonica della Segreteria della Direzione Generale di Programma Sviluppo al 099 7352514, chiedendo di parlare con il RAS (Responsabile Aziendale delle Segnalazioni);
II. su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il RAS (Responsabile Aziendale Segnalazioni), fissato entro un tempo ragionevole.

Al riguardo, si chiarisce che la scelta della modalità attraverso la quale effettuare la segnalazione tra quella scritta od orale, è a discrezione del segnalante.
Il canale interno è visibile sul sito web aziendale e rende possibile la Garanzia della riservatezza, anche tramite il ricorso a citati strumenti di crittografia, della persona segnalante; della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione; del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il legislatore ha individuato le seguenti fattispecie di violazioni:

a. Violazioni del diritto nazionale: Illeciti civili; Illeciti amministrativi; condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001; Illeciti penali; Illeciti contabili;
b. Violazioni del diritto dell’UE e degli Atti della Unione europea; c) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE, il mercato interno o atti/omissioni che vanificano gli atti dell’Unione.

Le suddette violazioni oggetto di segnalazione devono essere atte ad incidere sull’interesse pubblico all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente.
Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti posti in essere nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli – di cui il segnalante, che gode di regime legale di protezione, sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo – in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
I soggetti legittimati a presentare la segnalazione sono: lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti, e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo.

I canali che il segnalante può utilizzare e che elenchiamo di seguito sono:
• Interno: canale istituito nell’ambito aziendale;
• Esterno ANAC: canale whistleblowing piattaforma esterna messa a disposizione dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
• Divulgazione pubblica: tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
• Denuncia all’Autorità Giudiziaria o Fiscale.
Le ultime due possibilità cui dispone il whistleblower, divulgazione pubblica e Autorità Giudiziaria, non possono essere utilizzate a prescindere, bensì solo in determinate condizioni come, per esempio, se non si ha avuto riscontro utilizzando gli altri canali privilegiati interni ed esterni (ANAC). I casi specifici sono meglio definiti nelle Linee Guida ANAC.
Sul sito https://www.programmasviluppo.it potrai trovare la Policy Whistleblowing in versione integrale.